La mora del debitore è il ritardo della prestazione, del quale il debitore debba rispondere.
Perché vi sia mora del debitore, non sempre è sufficiente che questi abbia indugiato ad adempiere pur essendo il debito già esigibile. Se non è stato fissato un termine per l'adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile.
Tuttavia un eventuale indugio del debitore non lo espone a responsabilità fino a quando il creditore non lo costituisce in mora chiedendogli l'adempimento per iscritto.
La costituzione in mora è un atto formale e consiste in un'intimazione o richiesta fatta per iscritto.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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