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avv matrimonialista
Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato,

con mia moglie le cose non vanno proprio e più passa il tempo e più mi accorgo che è sempre più fredda e distante. Sto meditando sulla separazione ma prima di azionare tutto il meccanismo vorrei capire le conseguenze soprattutto economiche a cui andrei incontro. Io e mia moglie siamo economicamente autosufficienti ma lei guadagna più di me essendo un dirigente aziendale e pure ricca di famiglia ed io un impiegato con nessun patrimonio alle spalle. Io con il mio stipendio di circa 1,500,00 euro con la separazione riuscirei a prendermi in affitto una casa e ad affrontare tutte le spese per la gestione ed anche quelle per me stesso, come la palestra, i viaggi, il centro benessere e le serate nei locali e nei ristoranti che mia moglie ha sempre accettato non facendo mai storie. Abbiamo una figlia di anni 10 ed al suo mantenimento ha sempre provveduto mia moglie, io contribuisco con qualche regalo e ricarica del cellulare. In caso di separazione continuerebbe a mantenerla solo mia moglie o devo contribuire anch'io visto che non l'ho mai fatto, e poi il giudice quali parametri utilizza per stabilire un assegno? (Franco, '67)


Egr.Sig.Franco,

Le dico subito che se sua moglie è d'accordo a firmare una separazione consensuale con la condizione di assumersi integralmente il mantenimento della minore, Lei potrà continuare a spendere il suo stipendio per tutte le sue esigenze personali ed individuali. In caso contrario, Le faccio presente che il mantenimento dei figli è un dovere giuridico ed un obbligo che deriva dalla legge che trova la sua fonte negli articoli 147 e 148 del Codice Civile secondo i quali entrambi i coniugi devono mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle loro capacità ed inclinazioni. Per la determinazione del contributo dovuto è necessario valutare le capacità economiche e patrimoniali di ambedue. Tale dovere giuridico in capo ai genitori permane anche nella fase della separazione personale per garantire ai figli lo stesso tenore di vita goduto prima. Pertanto, il mantenimento è un dovere che spetta ad entrambi sia durante il matrimonio che in caso di separazione o divorzio. L'obbligo di assistenza economica è proporzionale alla capacità contributiva dei genitori e nella determinazione del quantum dell'assegno deve considerarsi la consistenza economica del patrimonio di ciascun genitore nel suo complesso. Pertanto, nel fissare la misura dell'assegno di mantenimento di periodicità mensile il giudice considera ogni tipo di reddito o utilità ed anche il valore dei beni posseduti. La somma determinata dovrà essere versata al coniuge affidatario che ne gestirà l'utilizzo nell'interesse del figlio. Infine, Le faccio anche presente che la Corte di Costituzionale ha affermato il principio che i regali costosi o meno non possono sostituirsi al mantenimento del figlio precisando con la sentenza n° 8998/2010 la regola di interpretazione secondo la quale “ le elargizioni e i doni in natura, erogati direttamente al minore e non al genitore affidatario non possano avere rilievo scriminante, anche per la non garanzia della loro effettiva destinazione ai bisogni essenziali del minore al cui soddisfacimento neppure sono destinati”.

NEW DALLA CORTE: NO ALLA DIVISIONE DELLA CASA CONIUGALE SE NUOCE AL FIGLIO.

Se può derivare pregiudizio per la prole, non è conveniente procedere alla divisione della casa coniugale tra gli ex coniugi. Ancora una volta la Corte di Cassazione con sentenza n° 30199 depositata il 30.12.2011 torna a pronunciarsi in tema di assegnazione della casa coniugale. In particolare, la Suprema Corte fa riferimento all'articolo 6 della legge sul divorzio ( L.898/1970) ed all'articolo 155 quater del Codice Civile, precisando e ribadendo che l'assegnazione della casa coniugale al genitore viene disposta tenendo prioritariamente conto dell'interesse del figlio ed indipendentemente dalla dimensione della stessa, quindi, a prescindere che sia divisibile o meno. In sintesi, gli Ermellini hanno spiegato che la suddivisione in due unità abitative della casa coniugale rischierebbe di sconvolgere l'ambiente domestico in cui il figlio è vissuto, comportando una sicura e continua minaccia alla sua serenità ed alla salubrità dell'ambiente di vita.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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