La denuncia di danno temuto spetta a chi abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso.
Tale azione, come l'azione di denuncia di nuova opera, dà luogo, normalmente, a due fasi successive di giudizio. Una prima fase tende all'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti: il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della nuova opera, oppure permetterla, ordinando le opportune cautele; può ordinare riparazioni urgenti, abbattimenti, demolizioni; può anche imporre che vengano prestate cauzioni a garanzia del risarcimento del danno temuto dal denunziante o, viceversa, del danno cagionato all'altra parte dall'ordine urgente di demolizione, riduzione, riparazione, sospensione, qualora nel seguito del giudizio esso risulti ingiustificato.
La seconda fase del giudizio, invece, porta alla decisione definitiva circa l'esistenza del pericolo, la sua illiceità, l'obbligo della sua eliminazione e la responsabilità delle parti.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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