L'illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni danno, con i soli limiti derivanti dall'applicazione dei criteri della casualità giuridica.
L'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, invece, qualora non dipenda da dolo del debitore, obbliga a risarcire solo il danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione ex articolo 1225 del codice civile.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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