La separazione può essere consensuale o giudiziale.
Nel primo caso occorre che i coniugi raggiungano un accordo sulle condizioni mentre nel secondo caso sarà il giudice a decidere avendo uno dei coniugi instaurato una vera e propria causa.
Il presupposto essenziale per addivenire ad una separazione consensuale è che i coniugi trovino un accordo che costituisce il contenuto del ricorso per separazione consensuale.
Il supporto dell'avvocato matrimonialista è fondamentale per addivenire ad un accordo che in presenza di figli deve essere fatto principalmente nel loro interesse al fine di garantire loro una qualità della vita uguale a quella goduta in costanza di matrimonio dei genitori.
La separazione consensuale va presentata al Tribunale territorialmente competente e ciò avviene telematicamente in quanto nel nostro ordinamento giuridico è in vigore il processo telematico ed ogni atto va depositato con la modalità telematica.
La separazione consensuale può avvenire anche avvalendosi dell'istituto della negoziazione assistita introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 162/2014.
Con la separazione consensuale il giudice non entra nel merito dei motivi della fine del matrimonio in quanto convalida con il provvedimento di omologa le condizioni di separazione decise dai coniugi.
Infine vi informiamo che il vincolo matrimoniale si scioglie solo con il divorzio che è un procedimento separato e può essere chiesto dopo sei mesi in caso di separazione consensuale e dopo un anno in caso di giudiziale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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