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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento all'ex moglie non viene meno se la nuova convivenza non ha le caratteristiche di una famiglia di fatto caratterizzata dalla stabilità e dalla continuità con gli apporti economici del nuovo convivente. La Corte di Cassazione con sentenza n°3923/2012, in base ad un suo orientamento precedente, ha ribadito che il coniuge con più mezzi economici deve mantenere l'ex partner in modo da garantire che questo possa godere dello stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio. La stessa Corte ha però precisato che perde il diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che contragga nuovo matrimonio o che instauri una convivenza “ more uxorio” caratterizzata da una stabilità e continuità tale da ricondurre la stessa ad una famiglia di fatto. La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda il caso di una donna a cui i giudici di primo grado avevano ritenuto che il marito non fosse più obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento dopo che era passata ad una nuova convivenza. Con questa sentenza, invece, la Corte di Cassazione ha chiarito che la nuova convivenza non basta ad escludere il mantenimento perchè è necessario che non si tratti di una semplice situazione temporanea ma che abbia le caratteristiche della continuità e che l'ex moglie possa godere degli apporti economici del nuovo compagno.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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