L'atto simulato non produce nessun effetto fra le parti perché non è voluto effettivamente.
Pertanto se la compravendita è simulata, e si tratta di simulazione assoluta, la proprietà della cosa venduta non si trasmette all'apparente compratore, né questi diviene debitore del prezzo.
Se invece si tratta di simulazione relativa, fra le parti ha effetto il diverso contratto che esse hanno voluto effettivamente concludere, purché ne sussistano tutti i requisiti di validità.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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