Questo principio lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n°4312/2012 occupandosi del caso di due coniugi che avevano ottenuto l'omologa di una separazione consensuale nella quale era stato determinato l'assegno di mantenimento di euro 450,00 mensili a favore della moglie. L'ex marito successivamente aveva ottenuto la riduzione dell'assegno ad euro 200,00 mensili, essendo cambiate le condizioni economiche ed avendo la moglie un'occupazione lavorativa stabile. La donna, a sua volta, chiedeva la revisione delle condizioni economiche della separazione, deducendo che aveva perso il posto di lavoro, chiedendo di nuovo l'aumento ad almeno euro 500,00 mensili. Alla fine il Tribunale rideterminava l'assegno in euro 450,00 mensili. Su reclamo dell'ex marito, la Corte d'Appello riduceva di nuovo l'assegno nella misura di euro 200,00 mensili ritenendo che la perdita del posto di lavoro fosse strumentale, data l'epoca sospetta in cui era avvenuta. Il caso, quindi, finiva dinanzi alla Corte di Cassazione che analizzando la motivazione della Corte d'Appello afferma che si tratta di argomentazioni del tutto assertive laddove si intravede una presunta strumentalità del licenziamento della donna. Per gli Ermellini, dunque, manca una ragione giustificativa, oggettiva e plausibile del comportamento fraudolento e strumentale della donna diretto a voler perdere di proposito il posto di lavoro. Infine, la Suprema Corte fa notare che se la ricorrente avesse posto in essere un comportamento fraudolento, la stessa si sarebbe volontariamente procurata un danno economico significativo ed altresì la perdita della certezza di un lavoro stabile.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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