Il caso oggetto della sentenza n° 25596/2012 della Corte di Cassazione riguarda un papà separato che pur avendo sempre cercato di pagare entro i termini stabiliti dal giudice l'assegno di mantenimento si era trovato in una condizione di temporanea difficoltà economica per alcuni mesi e a causa di ciò i suoi versamenti erano divenuti irregolari. Si precisa che i ritardi nei versamenti erano brevi e dovuti solo a problemi economici temporanei. La moglie infastidita dei continui ritardi non aveva esitato a sporgere denuncia contro il marito e la Corte d'Appello aveva ritenuto l'uomo responsabile penalmente del reato di cui all'art.570 c.p. “ violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Di diverso avviso però sono stati gli Ermellini che hanno rovesciato completamente la decisione precisando con forza che il reato previsto dall'art.570 c.p. non può essere configurato da qualsiasi inadempimento e che per una condanna penale è necessario anche che sia accertata una volontà dolosa di sottrarsi all'adempimento degli obblighi di assistenza. Quindi, per la Suprema Corte per fare scattare il reato penale previsto dall'articolo 570 non basta un inadempimento sporadico ma occorre un inadempimento serio e sufficientemente protratto o destinato a protrarsi per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza che l'obbligato deve fornire. In conclusione ed in linea di principio, la violazione di cui all'art.570 c.p. può essere integrata anche in presenza di un semplice ritardo, ma sarà poi compito del giudice valutarne la gravità e l'attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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