Per la Corte d'Appello di Roma, l'addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale non è da solo motivo idoneo per fare scattare l'addebito, salvo provare che sia stato proprio questo a fare scattare la crisi coniugale.
Pertanto abbandonare la casa coniugale per provocare il coniuge, tentando di renderlo più collaborativo e per spronarlo, non può essere considerato da solo per fare scattare l'addebito del tetto coniugale.
Questo ha chiarito la Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 2991/2016, evidenziando che l'allontanamento dalla casa coniugale è possibile quando sia volto al miglioramento del sodalizio coniugale.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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