Dal matrimonio deriva ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione.
Ne consegue che se un coniuge viola tale obbligo, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare o rifiutandosi di fissarla, l'altro coniuge non soltanto può sospendere l'assistenza morale e materiale, ma può anche chiedere la separazione giudiziale indicando tale fatto, che realizza un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da recare grave pregiudizio all'educazione della prole, a sostegno della domanda.
Tale comportamento può essere oggetto di addebito della separazione.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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