Per i prestiti tra i coniugi non è applicabile la regola della restituzione delle somme spese a favore dell'altro coniuge, ove si tratti di somme utilizzate per la vita familiare, inquadrate, pertanto, nei doveri morali e di assistenza reciproci che l'articolo 143 del codice civile impone al rapporto di coniugio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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