In primis va evidenziato che il compratore diventa proprietario della cosa al momento del consenso o, se si tratta di cose fungibili, al momento dell'individuazione, anche se non abbia ancora pagato il prezzo.
Perciò se il compratore cade in stato di insolvenza, il venditore che gli abbia fatto credito, rischia di perdere il prezzo e la cosa.
Il problema si risolve con una clausola che differisca il trasferimento della proprietà al momento in cui il prezzo sia completamente pagato: si tratta dunque di trasferimento sottoposto a condizione sospensiva.
Gli altri effetti del contratto, si producono immediatamente. La cosa viene consegnata al compratore, il quale potrà così utilizzarla subito.
Non può alienarla perché non è ancora sua, e se lo fa, commette il reato di appropriazione indebita.
La proprietà riservata al venditore gli consente di rivendicare la cosa, se il prezzo non viene pagato ed esclude che sulla cosa stessa si possano soddisfare altri creditori del compratore.
Per maggiori informazioni legali, per prenotare una consulenza legale o richiedere assistenza legale, non esitate a contattare gli avvocati Sbressa Agneni in sede a Borgomanero (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASSISTENZA LEGALE
Ti serve assistenza legale su questo argomento ? Contatta subito lo Studio Legale Sbressa Agneni, compila il nostro modulo di consulenza online / telefonica.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _