In Italia per poter porre definitivamente la parola fine al proprio matrimonio occorre promuovere due procedimenti separati ed autonomi.
Tali procedimenti sono la separazione ed il divorzio. La separazione può assumere la forma giudiziale in caso di disaccordo sulle condizioni dei coniugi e consensuale in caso di accordo così come il divorzio che può essere congiunto o giudiziale.
Entrambi assumono la forma del ricorso contenente le condizioni di carattere morale ed economico/patrimoniale e possono essere proposti da entrambi i coniugi o da uno solo di essi.
In ogni caso il coniuge ha diritto a chiedere la separazione e il divorzio anche se l'altro si oppone ed in tal caso dovrà agire giudizialmente per ottenerlo.
Con la separazione il vincolo matrimoniale per certi aspetti rimane, mentre con il divorzio il vincolo viene sciolto.
Tali procedimenti possono essere promossi in Tribunale e con le nuove leggi anche direttamente presso lo studio legale dell'avvocato, senza udienza davanti al giudice.
Quest'ultimo caso è però possibile solo se i coniugi raggiungono un accordo sulle condizioni in quanto la procedura direttamente dall'avvocato è possibile solo per la separazione consensuale ed il divorzio congiunto.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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