Su richiesta di alcuni lettori pubblichiamo alcune informazioni utili sulla cessione del credito.
Vi informiamo che al pari degli altri beni patrimoniali, il credito può venire trasmesso a titolo particolare con un contratto traslativo di diritti.
Può essere venduto, per esempio e se il credito ceduto ha per oggetto una somma di denaro, il prezzo di vendita sarà di regola inferiore a questa, dato che l'acquirente affronta il rischio dell'inadempimento o di costi finanziari (interessi) per il tempo che intercorrerà fino alla riscossione.
Oppure il credito può venire ceduto in garanzia o in pagamento di un debito.
Può costituire l'apporto di un socio in una società, può anche venire donato.
In ogni caso per la cessione è sufficiente l'accordo del creditore originario (cedente) e di colui che acquista il credito (cessionario). Non è necessario il consenso del debitore (ceduto): questi è tenuto a pagare in ogni caso e perciò la persona del creditore dovrebbe essergli indifferente.
Alcuni crediti però non possono essere oggetto di cessione: il caso più importante è quello del credito alimentare.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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