Per i Giudici della Corte di Cassazione bisogna considerare le esigenze di vita del minore e dell'altro genitore e non procedere a meri calcoli matematici.
Quindi per i Supremi Giudici il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termine di parità di tempi di frequentazione del minore.
Tale orientamento emerge chiaramente dalla lettura dell'ordinanza n. 31902/2018 nella quale i giudici hanno spigato che tale principio deve essere inteso come “diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse”.
Ciò posto occorre considerare le esigenze di vita del minore e dell'altro genitore e quindi il modo in cui la madre e il padre svolgevano i propri compiti prima della disgregazione della loro unione.
Pertanto per la Corte di Cassazione la bigenitorialità deve essere intesa come presenza comune di mamma e papà nella vita dei figli, tenendo però conto delle consuetudini di vita di entrambi i genitori, della rispettiva capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a mantenere un rapporto assiduo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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