Un requisito per potersi ravvisare la violazione dell'obbligo della coabitazione è l'assenza di una giusta causa di allontanamento dalla residenza coniugale/familiare.
Il volontario abbandono indica un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Pertanto è pacifico che non possa ipotizzarsi la violazione dell'obbligo della coabitazione se questa non è volontaria e se sussista una giusta causa.
E' essenziale avere riguardo ai motivi che hanno indotto il coniuge all'allontanamento.
Ci sono alcuni motivi che giustificano l'allontanamento come la necessità di portarsi in località diversa per praticare delle cure di breve durata o presso parenti.
Naturalmente il coniuge che oppone la giusta causa muove da una valutazione soggettiva del torto subito che può essere erronea e frutto di inconsapevole esagerazione.
E' bene tenere quindi sempre presente che non ogni allontanamento è abbandono del tetto coniugale.
In quest'ultimo caso si può chiedere l'addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale con una domanda specifica nel ricorso per separazione giudiziale.
L'abbandono del tetto coniugale deve essere dimostrato e provato e deve essere la causa che ha portato alla fine del matrimonio.
Infine vi informiamo che la domanda di abbandono del tetto coniugale deve essere chiesta nel primo atto introduttivo del giudizio.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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