La separazione coniugale di fatto non determina un mutamento dello stato coniugale e in ogni momento uno dei due coniugi può esigere la ripresa della convivenza.
Ma è evidente però che in caso di separazione di fatto consensuale o di separazione di fatto per giusta causa, il coniuge convenuto potrà opporre l'accordo, anche se non omologato, o la giusta causa dell'allontanamento.
Questo significa che se anche una omologazione formale della separazione non è intervenuta, il giudice deve dare atto della situazione di fatto preesistente alla domanda e riconoscere che il comportamento del coniuge convenuto non era contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Questo dimostra che la separazione di fatto trova indirettamente una tutela giuridica là dove il giudice deve rispettare un'eventuale richiesta di separazione giudiziale o di addebitabilità della separazione riconoscendo che la condotta del convenuto è aderente alla convenzione tra le parti o determinata da una giusta causa.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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