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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il procedimento d'ingiunzione è un procedimento sommario ovvero un procedimento speciale nel quale la cognizione avviene in forma compendiosa ed abbreviata.

La domanda d'ingiunzione proposta dal ricorrente è ammissibile se fondata su prova scritta a norma degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e il giudice competente con decreto motivato ingiunge alla parte debitrice di pagare la somma di denaro dovuta ovvero di consegnare la cosa mobile determinata o la quantità di cose fungibili chieste dal ricorrente entro un termine che è di 40 giorni dalla notifica del decreto con l'espresso avvertimento che nel medesimo termine può proporsi opposizione e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Scaduto il termine indicato nel decreto, l'opposizione non può più essere proposta ed il decreto può essere dichiarato esecutivo e diviene titolo esecutivo per l'ipoteca giudiziale.

Tuttavia se la parte intimata non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto, per irregolarità della notifica, o per caso fortuito o per forza maggiore, o se, pur avendone avuto conoscenza non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto stesso, l'opposizione c.d. tardiva è ammissibile.

Per informazioni legali, non esitate a contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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