L'accertamento della simulazione può essere chiesto da un terzo: si pensi al creditore del simulato alienante, il quale intenda assoggettare il bene all'esecuzione forzata, oppure al fisco, il quale intenda dimostrare che il bene, apparentemente venduto dal de cuius, in realtà continuava ad appartenergli ed è caduto nella successione, così da essere assoggettabile alla relativa imposta.
In questi casi non valgono i limiti alla prova per testimoni o per presunzioni; questi sono i soli mezzi di prova dei quali i terzi possano disporre in simili casi, poiché la controdichiarazione viene scambiata solo fra le parti e viene tenuta segreta con particolare cura proprio quando la simulazione è diretta a frodare diritti altrui.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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