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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Egr. Avvocato,

Tre anni fa io ed il mio compagno ci siamo lasciati dopo una lunga convivenza e ci siamo accordati affinchè lui mi versasse un contributo mensile per i nostri tre figli minorenni. I rapporti tra me e lui sono sempre stati buoni. Da qualche tempo con varie scuse ha smesso di versare il contributo ed io con il mio stipendio di entità medio-alta non riesco a fare fronte a tutte le esigenze piuttosto elevate e le spese della famiglia. Mia figlia maggiore segue un costoso corso di equitazione e durante l'estate è sempre andata in Inghilterra a studiare l'inglese e le esigenze dei più piccoli aumentano di anno in anno. Anche se non mi sono sposata posso agire nei suoi confronti in sede penale per fargli corrispondere il mantenimento per i nostri figli?
(Paola)

Cara Paola,
in relazione alla situazione prospettata, Le consiglio di agire in sede civile rivolgendosi al Tribunale per i minorenni per determinare il contributo paterno. Nel suo caso non può ritenersi consumato il grave reato previsto dall'articolo 570 c.p. che punisce il genitore quando fa dolosamente mancare ai propri familiari i mezzi di sussistenza. Mi sembra di intuire che la sussistenza vitale dei vostri figli non è messa a rischio e quindi difficilmente un giudice penale potrebbe condannare un padre per un reato così grave, solo perchè non contribuisce al pagamento delle esigenze costose dei suoi figli come il corso di equitazione o il corso di inglese a Londra durante i mesi estivi. Le consiglio, quindi, di presentare ricorso al Tribunale per i minorenni territorialmente competente per regolare formalmente il contributo che il Suo ex deve versare per il mantenimento dei Vostri figli. Tale ricorso può essere presentato in forma congiunta se riuscite a trovare un accordo sull'entità dello stesso, in caso contrario lo potrà presentare in modo autonomo e sarà il giudice a decidere.


NEW DALLA CORTE: LO STUDENTE-PADRE DEVE MANTENERE I PROPRI FIGLI.
La Corte di Cassazione con la sentenza n° 34481 del 19.09.2012 ha nuovamente puntualizzato che lo studente- padre se ha dei figli deve mantenerli. I Supremi Giudici hanno confermato la condanna a 6 mesi di reclusione nei confronti di un uomo che aveva avuto tre figli dalla compagna e per i primi tre anni di vita dei bambini, non aveva minimamente provveduto al loro mantenimento. In particolare la Corte non ha concesso al giovane uomo la sospensione condizionale della pena subordinando il beneficio al pagamento di quasi 19 mila euro come risarcimento danni per le sue mancanze affettive ed economiche dopo la nascita dei tre piccoli avuti dalla compagna con la quale era sposato. Gli Ermellini nella sentenza precisano che l'imputato non aveva neppure dimostrato di aver tentato di ottenere una occupazione lavorativa per fare fronte ai suoi obblighi, avendo preferito rimanere a casa dai genitori, lasciando alla madre dei suoi figli il carico di provvedere sia alla loro cura, sia al loro mantenimento. La Suprema Corte ha altresì intimato allo studente-padre di smetterla di lamentarsi per la condanna data la gravità della condotta omissiva protrattasi per tre anni e considerato il trattamento benevolo del giudice di primo grado che gli aveva concesso le attenuanti generiche.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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