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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Capita sovente di ricevere un lui o una lei sull'orlo di una crisi matrimoniale o di convivenza accompagnati dai genitori che dopo aver raccontato tutta la situazione si rivolgono all'avvocato matrimonialista dicendo: avvocato, secondo lei è giusto che noi nonni manteniamo il nostro nipotino al posto del padre o della madre? Vista la frequenza con la quale sento dire queste parole da nonni indignati e stanchi di sostituirsi economicamente al genitore inadempiente che a volte, bisogna sottolinearlo, approffitta della situazione, riporto nel sito dello studio legale “Sbressa Agneni” di Borgomanero una sentenza non recentissima della Corte della Cassazione che si è occupata di un caso con queste problematiche che sono all'ordine del giorno. La Corte di Cassazione con sentenza n. 20509 del 30.09.2010 ha stabilito che i nonni non devono corrispondere al nipote, al posto del figlio separato inadempiente, né il mantenimento, né gli alimenti se la madre del bambino è in condizioni economiche tali da riuscire a provvedere da sola al piccolo. In particolare, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una madre che aveva chiesto al suocero di concorrere al mantenimento del nipote dato che il figlio, condannato dal giudice della separazione a provvedere, non aveva versato l'assegno. Dopo la separazione, la donna non aveva mai avuto nulla dal marito e per questo aveva fatto causa ai suoceri, peraltro molto ricchi. Il Tribunale le aveva dato ragione fissando a carico dell'uomo un assegno di € 700,00. Poi la Corte d'Appello aveva cambiato idea sostenendo che i nonni non avrebbero potuto sostituirsi al figlio inadempiente in quanto la Sig.ra era laureata e aveva un lavoro e quindi per i giudici era in grado di mantenere il figlio. Questa decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso della donna chiarendo che l'art.147 c.c. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, e ciò comporta che se uno dei due non voglia o non possa adempiere a tale obbligo, l'altro deve farvi fronte con tutte le risorse patrimoniali di cui dispone e sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere il loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art.148 c.c. che comunque trova ingresso non già perchè uno dei genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia i mezzi per provvedervi.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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