Se il termine per l'adempimento non è essenziale, il ritardo del debitore può dare luogo alla risoluzione giudiziale, ma solo se è sufficientemente grave.
Inoltre, la risoluzione non può venire pronunciata se il debitore adempie prima che essa venga chiesta in giudizio.
Per precludere al debitore l'adempimento tardivo, senza peraltro affrontare necessariamente l'onere di un'azione giudiziaria, il creditore può intimargli per iscritto di adempiere in un congruo termine, avvertendolo che, in mancanza, il contratto si intenderà senz'altro risolto. Di regola il termine non può essere inferiore a 15 giorni.
Decorso inutilmente questo termine, il contratto si risolve di diritto.
Resta però sempre fermo il principio espresso dall'articolo 1455 del codice civile: perciò la risoluzione non si verifica se la prestazione inadempiuta è di scarso interesse.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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