Il coniuge affidatario ha la possibilità di chiedere per la prole gli assegni familiari, il cui importo viene determinato in base al reddito complessivo del nucleo familiare con riferimento a tabelle predefinite e divise per scaglioni massimi di reddito disponibili presso gli uffici dell'Inps. Attenzione però perchè gli assegni possono essere richiesti a condizione che il coniuge beneficiario non sia lavoratore autonomo, ma lavoratore dipendente. La Corte di Cassazione ha affermato che “ il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio”. Gli assegni si possono chiedere : per i figli anche se non conviventi, per i figli di età inferiore ai 18 anni, per i figli apprendisti o studenti di scuola media inferiore con età limite di anni 21 e per gli universitari fino a 26 anni di età nel corso legale di laurea. Per saperne di più, non esitate a contattare anche tramite mail lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero che risponderà con il suo staff specializzato di avvocati matrimonialisti ai Vostri quesiti di diritto di famiglia.