Per la Corte di Cassazione la mancata frequentazione per scelta del figlio, non implica in termini economici che il genitore non sia tenuto ad alcuni esborsi o ad alcuna cura della prole.
Questo è stato chiarito nella sentenza n. 2735/2019 che ha respinto il ricorso di un padre contro la pronuncia che aveva quantificato in euro 1.200,00 l'assegno di mantenimento da lui dovuto nei confronti della figlia.
Il genitore sarà comunque tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio, anche se quest'ultimo ha deciso di non frequentarlo.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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