Per la giurisprudenza non sono ripetibili le attribuzioni patrimoniali versate a favore del convivente “more uxorio” in corso di convivenza.
In caso di somme versate dal convivente sul conto corrente della compagna, occorre fare riferimento all'articolo 2034 del codice civile, in virtù del quale, non è ammessa la ripetizione di quanto spontaneamente versato in ottemperanza di doveri morali e sociali.
La normativa disciplina le obbligazioni naturali ovvero quelle obbligazioni che non traggono origine da titoli specifici, bensì scaturiscono da doveri morali e sociali.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 11766/2018 ha stabilito che “le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio effettuate nel corso del rapporto, configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza”.
Gli Ermellini hanno confermato la condanna della ricorrente a restituire all'ex le somme di denaro che la stessa sosteneva rappresentare contributi alla vita di coppia e come tali irrepetibili.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
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