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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Nelle cause di separazione con figli entrano in gioco molte questioni tra le quali assumono un ruolo importante l'affidamento dei figli e la loro collocazione abitativa, le modalità di visita del genitore non collocatario, il mantenimento ordinario e straordinario dei figli, l'assegnazione della casa coniugale intestata ad uno solo dei coniugi, ad entrambi o di proprietà dei genitori di uno dei due e tutti gli aspetti morali e materiali.

Alcuni padri, e ve ne sono tanti, vogliono svolgere il ruolo di padre e nonostante la separazione mantenere un rapporto costante con i propri figli, attraverso la quotidianità e il contatto giornaliero.
Purtroppo capita spesso che le madri per varie motivazioni ed anche per rancore, risentimento nei confronti del marito, ostacolino il ruolo del padre anche con richieste assurde che destabilizzano l'intero nucleo famigliare e soprattutto i figli che non hanno colpe e vengono trattati come bottini di guerra e strumentalizzati.

L'avvocato matrimonialista che si occupa di famiglia deve fare il possibile per placare tali situazioni cercando soluzioni che conducano ad una parità genitoriale, tutelando il diritto dei minori alla bigenitorialità.

L'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28.06.2012 n. 92 recita “al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo la cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente entro 9 mesi dalla nascita del figlio ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima”.

Successivamente il congedo parentale concesso al padre serve non (o non solo) per aiutare la madre ma per vivere la paternità e costituire e costruire la genitorialità, la dimensione di maternità e paternità responsabile, locuzione usata per la prima volta nell'art. 1 della legge 409/1979 sull'istituzione dei consultori famigliari.

Per informazioni o per prenotare una consulenza legale specialistica o per richiederci assistenza legale stragiudiziale o giudiziale, non esitate a contattarci in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile 340 7965261.

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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