Tra i coniugi separati con figli una delle discussioni più ricorrenti riguarda il costo della mensa scolastica che, oramai, sempre più di frequente è necessaria, se i figli hanno un orario scolastico che si protrae nel pomeriggio.
La giurisprudenza prevalente e constante qualifica come spese ordinarie le spese per soddisfare i bisogni della quotidianità del figlio e straordinarie quelle destinate a fronteggiare le esigenze conseguenti ad eventi imprevedibili o eccezionali.
Di conseguenza, si ritiene la mensa scolastica una esigenza quotidiana del minore che rientra nell'assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato al quale non si può chiedere una somma ulteriore.
Se le parti però si accordano diversamente, si può fare rientrare il costo della mensa nelle spese straordinarie.
Vi segnaliamo però una pronuncia del Tribunale di Bergamo che è di orientamento contrario, definendo il costo della mensa come non coperto dall'assegno di mantenimento periodico.
I giudici bergamaschi hanno inserito la voce della mensa scolastica nei propri provvedimenti identificandola come “spesa scolastica straordinaria per cui non è richiesto il preventivo accordo fra i coniugi”.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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