Il danno cagionato da un bene destinato all'attività di culto (la scalinata di una chiesa) è imputabile all'ente ecclesiastico a cui appartiene (diocesi o parrocchia).
Mentre nessun onere di conservazione è imputabile al Comune anche se il bene, per consuetudine, sia asservito ad un uso pubblico a meno che il danneggiato non dimostri che l'ente territoriale goda di una detenzione o di un potere di fatto sulla res.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 5841/2019.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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