La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 9744/2019 ha stabilito che il danno biologico differenziale corrisponde al danno non patrimoniale e ne risponde il datore di lavoro. Esso esclude la perdita vitalizia con cui Inail indennizza il danno patrimoniale.
Il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa Inail.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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