Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con l'altro coniuge superstite, di cui alla legge n. 898/70, presuppone che il richiedente al momento della morte risulti titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto dal Tribunale.
Anche la Cassa previdenziale, non solo l'Inps, evita di pagare la pensione di reversibilità qualora la vedova divorziata non percepisca l'assegno di divorzio del de cuius che è condizione per ottenere il trattamento previdenziale, come si evince dall'art. 9, della legge n. 898/70.
Questo ha precisato la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 11129/2019.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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