La questione del mutuo della casa coniugale accomuna numerose pratiche di separazione soprattutto quando tale spesa incide notevolmente nella vita del coniuge che è obbligato a pagare l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli. Essendo pervenute molte richieste di assistenza legale avente ad oggetto questo tema, riportiamo la senteza n° 15333 del 25.06.2010 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'ex marito continua a pagare l'intero mutuo della casa coniugale, assegnata alla moglie separata, è legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima. Per gli Ermellini la riduzione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito separato è perfettemente giustificata quando l'uomo si accolla l'intera rata del mutuo gravante sulla casa coniugale assegnata alla moglie. In tale caso è quindi evidente la sproporzione economica che, altrimenti, porrebbe costoro su due piani assolutamente differenti. Quindi, in materia di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento è legittimo tenere in considerazione il pagamento da parte del marito dell'intera rata del mutuo della casa coniugale acquistata in regime di comunione dei beni e adibita ad abitazione della moglie.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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