La Cassazione precisa che ai fini dell'assegnazione della casa coniugale/familiare occorre che il figlio trascorra stabilmente il suo tempo nell'abitazione.
La Cassazione con ordinanza n. 11844/2019 respinge il ricorso di una mamma che contesta la revoca dell'assegnazione della casa familiare e la riduzione del contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne.
Gli Ermellini motivano la decisione specificando che ai fini dell'assegnazione occorre che il figlio del genitore assegnatario dell'abitazione familiare viva stabilmente in essa. Questo è un requisito che nel caso oggetto della sentenza viene meno in quanto la figlia vive nella casa solo il week end.
Per gli Ermellini, quindi, non si può parlare di convivenza, ma di mera ospitalità.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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