Il tema oggetto della sentenza n°4178 del 20.02.2013 è la liquidazione dell'assegno di mantenimento di cui la Corte di Cassazione si occupa spesso. Il caso riguarda una coppia in cui l'ex marito voleva pagare meno alla ex moglie dato che aveva deciso di andare in pensione anticipatamente a soli 49 anni di età.
Secondo gli Ermellini però la scelta del pensionamento anticipato non può essere imputabile all'ex dato che non risulta provata alcuna volontà contraria del marito all'epoca in cui la scelta fu fatta quando la coppia viveva insieme. Nella decisione, i giudici hanno fatto proprio l'orientamento della Cassazione secondo cui l'attitidune del coniuge al lavoro assume rilievo solo in presenza di un'effettiva possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel caso concreto l'età della donna e l'avvenuto pensionamento anticipato impediva sicuramente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza essendo anche accertata la disparità economica tra le parti. Nella sentenza viene spiegato altresì che quando si prendono decisioni sull'assegno di mantenimento si deve tenere conto del fatto che la separazione instaura un regime che tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibilmente con la cessazione della convivenza.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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