Le obbligazioni del venditore sono indicate nell'art. 1476 del codice civile e sono le seguenti:
Fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l'acquisto non è effetto automatico del contratto.
Se la vendita è ad effetti reali, la proprietà o il diritto si trasferiscono, invece, automaticamente al momento della conclusione del contratto.
Consegnare la cosa al compratore e la consegna deve avvenire nel tempo e nei luoghi fissati dal contratto.
Garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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