Il Tribunale di Milano, sezione IX, con l'ordinanza dell'11.04.2017 ha stabilito che non può essere accolta la richiesta del genitore separato di inibire la frequentazione tra i propri figli e il nuovo partner dell'altro genitore, a patto però che la relazione duri da tempo e il legame sia consolidato, così da fare presumere che i minori abbiano metabolizzato la presenza del nuovo compagno.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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