I versamenti di denaro periodici effettuati dall'ex coniuge rappresentano oneri deducibili ai fini Irpef.
Questo è quanto prevede l'articolo 10 del D.P.R. n. 917/86.
Il coniuge beneficiario dell'assegno è tenuto ad indicare la somma riscossa in dichiarazione dei redditi.
Trattasi di componente di reddito assimilabile al lavoro dipendente (art. 50, lettera i, del D.P.R. n. 917/86).
Quindi deduzione per il soggetto che eroga l'assegno e tassazione dello stesso per il beneficiario.
Ci deve essere però un provvedimento del giudice che è la condizione per la deducibilità fiscale ai fine Irpef dell'assegno di mantenimento.
Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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