Il riscatto degli anni di laurea è precluso laddove anche se il lavoratore avesse lavorato durante quel periodo, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi ed avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico per inesistenza della tutela previdenziale.
Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16828/2019 depositata il 24 giugno.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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