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Questo articolo è stato scritto da:

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Avv. Stefania Sbressa Agneni

contatto diretto mobile :  +39 340 79 65 261

Autrice per Giuffrè Editore

Scrive per la rivista di Vercelli La Grinta

Autrice per diversi blog giuridici

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Verbania

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Il coniuge che versa il mantenimento all'ex coniuge può dedurre l'assegno periodico/mensile dal proprio reddito e non può però dedurre gli assegni versati a favore dei figli.

Per beneficiare della deduzione dell'assegno di mantenimento periodico, occorre indicare l'ammontare dell'assegno nella dichiarazione dei redditi nella sezione dedicata a “spese ed oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo”, inserendo il codice fiscale del beneficiario.

Bisogna allegare una certificazione mensile dei versamenti e la copia della sentenza di separazione o di divorzio che abbia disposto la corresponsione dell'assegno.

Mentre il coniuge beneficiario deve inserire nella propria dichiarazione dei redditi l'importo dell'assegno che riceve in quanto il mantenimento ricevuto costituisce reddito imponibile.

Per informazioni, per prenotare una consulenza legale o per ricevere assistenza legale, contattateci con fiducia in sede a Borgomanero in provincia di Novara (0322 842177) oppure al mobile (340 7965261).

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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