In sede di consulenza legale con l'avvocato matrimonialista capita spesso che uno dei due coniugi chieda chiarimenti riguardo all'assegno di mantenimento e soprattutto riguardo alla sua entità ed ai criteri per la determinazione. Di solito la domanda diretta è la seguente:”esiste un tariffario o dei criteri certi per stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli?”
Ebbene, l'art.155 del codice civile recita “ salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito (come sarebbe dovuto in costanza di matrimonio), il giudice stabilisce, ove necessario (ovvero sempre quando i figli sono affidati o collocati presso un genitore) la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando:- le attuali esigenze dei figli;- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;- le risorse economiche di entrambi i genitori;- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici Istat.
Occorre far presente che oggi la regola è l'affidamento condiviso tra i coniugi (legge 8 febbario 2006 n. 54) ed è esperienza comune che i figli restino a continuare a vivere con un genitore, pur trascorrendo giustamente del tempo anche con l'altro. Il genitore collocatario riceverà il contributo, ma nel determinare l'entità si dovrà tenere conto anche dei tempi di permanenza presso l'altro ovviamente in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Per saperne di più non esitate a contattare telefonicamente e anche tramite mail lo staff di avvocati matrimonialisti dello studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara che risponderà ad ogni Vostra domanda o dubbio su ogni questione di diritto di famiglia.