Il padre completamente assente dal punto di vista morale ed economico non è sempre tenuto a risarcire ai figli il danno esistenziale.
Ciò emerge dall'ordinanza n. 17164/2019 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un ragazzo che aveva chiesto al padre un risarcimento del danno esistenziale in ragione della mancata presenza della figura paterna nella propria vita dopo la burrascosa separazione dalla madre.
La Corte specifica che questo tipo di danno non patrimoniale non può essere considerato “in re ispa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 del codice civile.
La prole dunque per ottenere ristoro deve dimostrare in maniera circostanziata il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell'esistenza.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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