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Avv. Stefania Sbressa Agneni
Avvocato Matrimonialista
Autrice per Giuffrè Editore 
Responsabile AMI Sezione Territoriale di Verbania
Scrive per la rivista La Grinta di Vercelli

Preg.mo Avvocato Sbressa Agneni,
io e il compagno dopo 10 anni ci stiamo lasciando. Ho provato in tutti i modi, soprattutto per il bene di nostra figlia, di trovare un accordo per non farci la guerra, ma sembra un'impresa impossibile perchè vuole decidere tutto lui. Sono molto confusa e disorientata e non so se devo rivolgermi ad un giudice o ad un avvocato. E poi vorrei sapere a quale Tribunale devo rivolgermi? Mi può spiegare cosa devo fare? (Monica, '76)

Cara Monica,
rispondo con piacere alla Sua lettera che mi dà l'opportunità di trattare un argomento che accomuna molte coppie di fatto che si trovano a dover affrontare una crisi irreparabile e non sanno come muoversi legalmente e giuridicamente per tutelare i diritti dei propri figli. Fino al 2006 la competenza a decidere sulle questioni relative ai figli naturali, cioè nati da genitori non sposati, era frazionata tra il Tribunale ordinario, competente a decidere sulle questioni economiche (ovvero per la determinazione del contributo al mantenimento) e il Tribunale per i minorenni, competente per le altre questioni, relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita dell'altro genitore. Con l'entrata in vigore della legge n°54/2006 sull'affido condiviso e con la successiva ordinanza n.8362/2007 della Corte di Cassazione è stato definitivamente chiarito che, anche per equità di trattamento rispetto ai figli legittimi, per i quali la competenza è attribuita al solo giudice ordinario, nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori), tutti gli aspetti relativi ai figli naturali ( affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento) devono essere trattati, dal giudice minorile. Premesso ciò, Le consiglio di rivolgersi ad un avvocato coscienzioso per cercare di trovare un accordo rispettoso nell'interesse della vostra bambina che, in questo modo, eviterebbe di essere inconsapevolmente coinvolta nel vostro conflitto.

NEW DALLA CORTE: PER CACCIARE DI CASA IL CONVIVENTE, BISOGNA DARGLI UN CONGRUO TERMINE.

Con la sentenza n° 7214/2013 la Corte di cassazione ha affermato che in caso di convivenza more uxorio è sempre necessario concedere un termine adeguato per trovare una casa o una sistemazione alternativa. Quindi anche se l'amore è finito, il partner non può essere buttato fuori di casa dall'oggi al domani anche se la casa è di proprietà dell'altro. Quindi, l'assenza di un giudice che decide in merito alla dissoluzione del menage non consente al convivente proprietario di ricorrere alle vie di fatto per estromettere l'altro dall'abitazione ma occorre prima avvisare il partner concedendogli un termine congruo per trovare una nuova sistemazione. Insomma non si può sbatterlo in mezzo ad una strada.

 

 

Si precisa che questa consulenza online è stata fornita dietro pattuito compenso forense.

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella rubrica " Diritto e Sentimenti "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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