Non commette il reato di cui all'art. 570 secondo comma del codice penale il genitore che versa solo in parte ovvero in misura ridotta, l'assegno di mantenimento per il figlio.
La fattispecie è integrata solo qualora tale condotta abbia inciso in maniera apprezzabile sui mezzi di sussistenza che l'onerato è tenuto a fornire al minore, tenuto conto di tutte le circostanze.
Resta salva per la persona offesa di agire in sede civile per il recupero delle somme non versate.
Questo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza n. 29896/2019.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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