L'obbligo della coabitazione cessa, in costanza di matrimonio, solamente durante la separazione.
Le eccezioni ammesse o hanno una causa temporanea o sono conseguenti al comportamento illecito dell'altro coniuge.
Tale obbligo per altro si concilia con la possibilità per i coniugi di avere un proprio domicilio, ovvero ognuno dei due coniugi può avere il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.
L'abbandono perde il carattere illecito se trova giustificazione nel comportamento dell'altro coniuge e ciò non soltanto in ordine alla successione cronologica dei fatti (i quali possono anche distanziarsi nel tempo) ma con riguardo al nesso di causalità ed al nesso di proporzione causale tra il comportamento del coniuge allontanatosi ed il comportamento del coniuge abbandonato.
Al coniuge abbandonato sarà sufficiente provare, a sostegno della domanda, che l'altro si è allontanato.
Questi poi a propria difesa, se lo riterrà, dovrà dimostrare di avere avuto giusti motivi per allontanarsi: di essersi cioè allontanato non già con l'intendimento di rompere il consorzio coniugale, ma piuttosto nel convincimento di potersi sottrarre, in tale modo, al comportamento dell'altro.
Bisogna quindi considerare il comportamento del coniuge allontanatosi nel suo complesso per desumere se nel coniuge vi era una inequivoca volontà di troncare la convivenza sottraendosi ai suoi obblighi verso l'altro coniuge.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " Buono a sapersi "
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