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Il caso oggetto della sentenza n°11020 del 9 maggio 2013 riguarda un padre che chiedeva la diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio trentenne che dopo aver lavorato per un breve periodo con una retribuzione minima ( 6 mesi di tirocinio in Spagna con un rimborso spese di € 3000,00 e tre mesi di collaboarazione con cliniche private con un compenso di € 700,00) doveva ancora frequentare una scuola di specializzazione e non aveva ancora raggiunto una completa indipendenza economica ma non per colpa sua.

I Supremi Ermellini hanno respinto il ricorso seguendo il principio consolidato secondo cui l'obbligo dei genitori di concerrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt.147 e 148 c.c. non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma perdura finchè il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il non lavorare dipende da un suo ingiustificato rifiuto.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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Famiglia e persone

"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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