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Può capitare che chi sottoscrive accordi con l'altro coniuge per una separazione consensuale, a distanza di tempo ci ripensi e metta tutto in discussione. Ciò è spesso da attribuire alla fretta o alla valutazione superficiale ed approssimativa delle circostanze attuali e del loro possibile sviluppo.

Prima di firmare qualsiasi tipo di accordo è necessario essere anche lungimiranti circa gli avvenimenti e i cambiamenti che possono verificarsi in futuro. Per tale motivo redigere un progetto di separazione su cui poter riflettere prima di apporre la sottoscrizione è molto importante.

Il Tribunale di Milano con decreto del 27.03.2013 ha stabilito che è irrilevante la richiesta di revoca degli accordi firmati in sede di separazione consensuale avanti al Presidente del Tribunale quando è stata formualta prima dell'intervenuta omologazione degli stessi. E' invece possibile la revoca del decreto di omologazione ex art.742 c.p.c. per vizi di forma.

La giurisprudenza segue un orientamento pacifico e consolidato per cui la separazione consensuale trova la sua unica fonte nel consenso manifestato dai coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale. Quindi la successiva omologazione agisce come mera condizione di efficacia dell'accordo, il quale integra un negozio giuridico perfetto ed autonomo al quale il Tribunale all'esito del controllo e della regolarità del rito e della conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico delle clausole convenzionali sottopostegli dai coniugi, imprime efficacia giuridica all'accordo già intervenuto tra le parti.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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