Capita spesso che finita la convivenza more uxorio, la suocera richiede indietro al figlio l'immobile adibito a casa familiare concesso in comodato.
Il comodato disciplinato dall'art. 1803 del codice civile è un contratto essenzialmente gratuito con cui una parte, il comodante, concede all'altra parte, il comodatario, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Però non sempre la restituzione avviene in modo immediato quando il comodato viene concesso per esigenze di carattere familiare e ci sono figli minori.
Il comodatario ottiene l'assegnazione dell'immobile quando:
il Tribunale abbia deciso di affidare (o meglio collocare) i figli presso il comodatario;
il contratto di comodato non abbia una specifica scadenza;
i figli vivono ancora con il comodatario e nel momento in cui andranno via, l'immobile andrà restituito alla suocera/suocero.
La Corte di Cassazione ha stabilito che solo un urgente ed imprevedibile bisogno del comodante rende possibile la richiesta di restituzione immediata di un immobile concesso in comodato per esigenze di carattere familiare, tale principio non può tramutarsi in uso meramente strumentale dell'immobile da parte del comodatario.
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Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni
Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "
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