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Di sicuro interesse la sentenza n°15753 del 24 giugno 2013 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione avente ad oggetto una situazione che accomuna molti coniugi separarti e molti divorziati.

Nel dettaglio, dopo il provvedimento di divorzio promosso da due ex coniugi, il Tribunale affidava in via esclusiva alla madre il figlio minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente, ponendo a carico del marito l'assegno periodico di mantenimento. L'assegnazione della casa coniugale veniva revocata.

La Corte d'Appello riformava parzialmente tale decisione assegnando in via esclusiva la casa, in comproprietà degli ex coniugi, all'ex moglie. Contro questa sentenza ricorre il marito lamentando violazione di legge così come dal disposto dell'art.155 quarter cod.civ., riguardante la cessazione dell'assegnazione della casa coniugale, quando si accerti la convivenza more uxorio o la celebrazione di nuovo matrimonio.

La Suprema Corte specifica che la suddetta norma deve essere applicata al caso concreto ed in tale caso è necessario sempre tutelare primariamente l'interesse supremo dei figli minori ai quali devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.

In conclusione” la Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale e dispone l'assegnazione di essa alla madre nonostante la nuova convivenza”. La Corte di Cassazione, quindi, rigetta il ricorso proposto dal marito.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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