Lo studio legale Sbressa Agneni di Borgomanero in provincia di Novara offre assistenza e consulenza legale per promuovere azioni legali per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità avanti ai competenti organi giudiziari (Tribunale ordinario e Tribunale dei Minori).

In questa pagina, al fine di dare informazioni sintetiche ed utili, illustriamo l'iter giudiziario da seguire per il riconoscimento dello status di figlio naturale.

L'articolo 269 del codice civile così statuisce “ la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo...; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza dei rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

Nel nostro ordinamento, quindi, chi è nato fuori dal matrimonio e non è stato riconosciuto può promuovere un'azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione, che ex articolo 277 del codice civile produce gli stessi effetti del riconoscimento.

La competenza è diversa a seconda che il figlio naturale sia maggiorenne e minore di età, nel primo caso l'azione si promuove avanti al Tribunale ordinario mentre nel secondo caso al Tribunale dei minori. In tale ultimo caso l'articolo 273 del codice civile attribuisce la legittimazione ad agire alla persona che esercita la potestà sul minore, che può essere la madre o il padre, oppure il tutore, il quale ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio.

Inoltre, l'azione è subordinata al consenso del figlio minore se questi ha compiuto 16 anni di età. Tele azione è peraltro imprescrittibile e ciò significa che può essere promossa in qualunque momento e anche dopo la nascita, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio.

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CORTE COSTITUZIONALE 2006: UN'IMPORTANTE ED INNOVATIVA SENTENZA.

La sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006 ha segnato una svolta storica nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità, in quanto ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 274 del codice civile che subordina l'esercizio dell'azione di riconoscimento giudiziale al previo esperimento di una procedura di ammissibilità.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, il processo per l'accertamento della paternità diventa tendenzialmente più rapido: si dà all'interessato la possibilità di azionare subito le sue pretese in sede di merito e di citare immediatamente in giudizio il presunto padre naturale per vedersi riconosciuto lo status di figlio naturale, attraverso il ricorso alla prova principe, l'esame sul DNA.

Chi opera in questo settore non può non rendersi conto della portata rivoluzionaria di tale pronuncia che è stata accolta dagli operatori come una ventata innovativa che ha svecchiato un istituto che, nato in un contesto storico oramai superato, non riusciva più ad essere in sintonia con una società moderna e tecnologicamente evoluta.