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Occorre evidenziare che in tema di assegnazione della casa coniugale, il titolo ad abitare per il coniuge, è strumentale alla conservazione della comunità domestica ed è giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole affidatagli; in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti difficilmente la casa viene assegnata.

La nozione di casa coniugale ricomprende quell'insieme di beni mobili ed immobili finalizzati all'esistenza domestica della comunità familiare ed alla conservazione degli interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare. Così oltre alla casa rientrano tutti gli elementi che individuano lo standard di vita familiare oggettivato in quella organizzazione di beni e quindi anche il garage, dal momento che questo risponde a specifiche esigenze del coniuge assegnatario. Non rientrano, ovviamente, i beni strettamente personali o che soddisfino esigenze peculiari del coniuge privato del godimento della casa coniugale.

Con la sentenza n° 3439 del 13.03.2013 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dal richiedente non sulla base delle necessità del figlio convivente, ma in relazione ad una vicenda di divisione di fatto operata dai coniugi in accordi separati.

Il Tribunale ha ritenuto che il tiolo ad abitare sia giustificato esclusivamente nell'interesse morale e materiale della prole affidatagli ed ha rigettato la domanda.

 

 

 

Articolo dello Studio Legale Sbressa Agneni

Articolo pubblicato nella sezione " News dalla Corte "

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"Famiglia e Persone" UTET Giuridica

Scritto da AVV. SBRESSA AGNENI

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